Chiavetta di 3: non e’ imbattibile!
- martedì mar 3,2009 10:28 PM
- By vittorio
- In Internet News, Telefonia
Accolto il ricorso di Vodafone: la campagna pubblicitaria della 3 che in queste settimane è stata diffusa a mezzo TV e stampa, e’ stata ritenuta dallo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) ingannevole e illecita per comparazione non veritiera, sia perche’ utilizzava impropriamente e illecitamente i risultati di un test pubblicato su una testata giornalistica di settore, Computer Bild, sia per falsa affermazione di primato fra tutti i concorrenti.
il Giuri’ ha ritenuto la pubblicita’ contestata non conforme al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in riferimento agli articoli 2,3 e 15:
Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Nel valutare l’ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.
Art. 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici
Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
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